La raccolta di fiori, erbe e della fauna minore è disciplinata dalla Legge regionale 19 novembre 1974 N. 53. La Legge regionale individua 68 specie (o generi o famiglie) di piante la cui raccolta è vietata. Per le specie di piante raccoglibili il quantitativo massimo giornaliero ammesso è di 1kg oppure di 6 steli da fiore.

La cattura delle rane (Rana sp.) e delle lumache (Helix sp.) è sempre vietata durante i periodi di riproduzione delle specie.